LEGGI - Legge 717 (con integrazioni) del 29/7/1949

L’Arte potrà abbellire ancora
costruzioni di interesse pubblico?
 

La legge n.717 (+ integrazioni) del 29 luglio 1949 prevede che le varie Amministrazioni dello Stato (quindi anche i Comuni) che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, devono destinare all’abbellimento di essi mediante opere d’arte una quota non inferiore al 2% della spesa totale prevista nel progetto. L’intenzione del legislatore è stata quella di migliorare la qualità estetica delle nuove costruzioni pubbliche, valorizzando contemporaneamente le attività artigianali e artistiche locali legate alla realizzazione di opere d’arte. Si tratta di una legge dello Stato - tuttora in vigore - e quasi sempre disattesa. I motivi di questa mancata applicazione sono da ricercarsi nella complessità burocratica e nella elaborata composizione delle Commissioni giudicatrici, seppellite surrettiziamente nei meandri del "Palazzo", a vantaggio dei professionisti dell’inerzia stabulativa. Qualche anno fa in campo nazionale si è aperto un vivace dibattito per la riscrittura della legge in questione, anche per allinearsi alle analoghe leggi europee. Il 2% della spesa totale non è poca cosa, enumerando ad esempio tutte le costruzioni pubbliche realizzate in Calabria a partire dal 1949. Forse - da un certo punto di vista - è stato meglio non "abbellire" certi edifici: il divario tra la bruttura del costruito e la decorazione (più o meno artistica) avrebbe evidenziato meglio le responsabilità delle Amministrazioni che hanno fatto scempiare il territorio regionale.
Legge 717 del 29 luglio 1949 + integrazioni
(1) I. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all’abbellimento di essi mediante opere d’arte una quota non inferiore al 2%, della spesa totale prevista nel progetto. (2) I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l’indicazione di massima di dette opere d’arte e il computo del relativo importo. (3) Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell’applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto. (3) Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni (attualmente la cifra è in euro). A formare la quota del 2% non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l’esecuzione in sito di opere d’arte di pittura e scultura, il 2% di cui sopra verrà devoluto all’acquisto ed all’ordinazione di opere d’arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni. (3/a)
II. La scelta degli artisti, per l’esecuzione delle opere d’arte di cui all’articolo precedente, sarà fatta dalla Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato. Qualora il valore complessivo delle opere d’arte da eseguirsi superi i 2 milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta: 1) di quattro rappresentanti dell’Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d’arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della Commissione; 2) del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione; 3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative. (4)
IIbis. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l’adempimento degli obblighi di legge. (5)
III. Sugli importi destinati ad opere d’arte figurativa, di cui al primo comma dell’art. 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente Soprintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori verrà trattenuto il 2% a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216. Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all’ultimo comma dell’art. 1. Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall’Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.
IV. E’ abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839. NOTE: (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237. (2) Comma così sostituito dall’art. 1, legge 3 marzo 1960, n. 237. (3) Comma aggiunto dall’art. 2, legge 3 marzo 1960, n. 237. (3/a) Per la parziale abrogazione delle disposizioni contenute nel presente art. 1, vedi l’art. 9, leg-ge 5 agosto 1975, n. 412, riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali, nonché il Decreto Legge 23 dicembre 1978, n. 817, riportato alla voce Istruzione pubblica: personale. (4) Articolo così sostituito dall’art. 3, legge 3 marzo 1960, n. 237. (5) Articolo aggiunto dall’art. 4, legge 3 marzo 1960, n. 237.